Fatti
Il cittadino austriaco A. risiede a X. ed è tassato in base alle spese. La Cassa di compensazione del Cantone di San Gallo ha fissato per l'anno 2012 i suoi contributi AVS/AI/IPG come non lavoratore sulla base di un reddito pensionistico di CHF 187'000 e di un patrimonio di CHF 4'075'000. A. ha presentato un reclamo contro questa determinazione dei contributi.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il reclamo. L'art. 29 cpv. 5 OAVS, che equipara le spese stimate al reddito pensionistico per le persone tassate in base alle spese, è costituzionale e conforme alla legge. La norma di delega dell'art. 10 cpv. 3 LAVS autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni più dettagliate sulla determinazione dei contributi dei non lavoratori. L'art. 29 cpv. 5 OAVS rientra nell'ambito di questa delega normativa e non viola né il divieto di arbitrarietà né il principio di uguaglianza giuridica.
È decisivo che le spese stimate per la tassazione in base alle spese ai sensi dell'art. 14 LIFD, che ai sensi dell'art. 29 cpv. 5 OAVS sono equiparate al reddito pensionistico, costituiscano la base di calcolo determinante per i contributi AVS. Che l'assicurato disponga effettivamente di un reddito pensionistico o meno è irrilevante, poiché le spese ai sensi dell'art. 14 LIFD e dell'art. 1 dell'Ordinanza sulla tassazione in base alle spese servono da base di…