Art. 14 LIFD
Imposizione secondo il dispendio
1 Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell’imposta sul reddito, un’imposta calcolata sul dispendio se:
- a. non hanno la cittadinanza svizzera;
- b. per la prima volta o dopo un’interruzione di almeno dieci anni sono assoggettati illimitatamente alle imposte (art. 3); e c. non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera.
2 I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al cpv. 1.
3 L’imposta è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all’estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti:
- a. 435 000 franchi;
- b. per i contribuenti che hanno un’economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo di cui all’articolo 21 cpv. 1 lett. b;
- c. per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l’alloggio al luogo di dimora ai sensi dell’articolo 3;
- d. la somma dei redditi lordi seguenti: 1. proventi da sostanza immobiliare sita in Svizzera, 2. proventi da beni mobili situati in Svizzera, 3. proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, 4. proventi da diritti d’autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera, 5. assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera, 6. proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.
4 L’imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 36). La riduzione di cui all’articolo 36 cpv. 2bis, secondo periodo, non è applicabile.
5 In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all’aliquota applicabile al reddito complessivo, l’imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al cpv. 3 lett. d, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall’altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione.
6 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) adegua l’importo di cui al cpv. 3 lett. a all’indice nazionale dei prezzi al consumo. L’articolo 39 cpv. 2 si applica per analogia.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Fissazione dei contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa assoggettati all'imposta secondo il dispendio3 citazioni
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2Fissazione dei contributi0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Amtshilfe DBA (CH-FR)2 citazioni
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Autorizzazione edilizia1 citazioni
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100 2018 1161 citazioni28/08/2019 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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