Fatti

Il caso riguarda il trasferimento dell'azienda di ambulanze "Ambulanze Z." alla società X. SA. Mentre l'azienda Ambulanze Z. attraversava difficoltà finanziarie, il suo gestore [Y.] ha licenziato l'intero personale, tra cui [A.], il 28 luglio 2008 con effetto al 30 settembre 2008. Successivamente, [Y.] ha informato 20 dei 26 dipendenti che il loro licenziamento era "nullo e non avvenuto" e che il loro contratto di lavoro sarebbe stato trasferito alla nuova entità, X. SA. Tuttavia, [A.] non faceva parte dei collaboratori il cui licenziamento è stato revocato. [A.] ha quindi avviato un'azione contro [Y.] e X. SA, chiedendo il pagamento degli stipendi da ottobre 2008 a gennaio 2009.

Legge

Il DTF ha stabilito che il trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 333 cpv. 1 CO era effettivamente realizzato nel caso di specie, nonostante il licenziamento collettivo del 28 luglio 2008. Tuttavia, ha ritenuto che tale licenziamento non fosse contrario all'art. 333 cpv. 1…