Fatti
La nata nel 1960 A. deteneva presso la fondazione di libero passaggio X. un conto di libero passaggio. Dopo la sua morte nel 2005, i suoi eredi legali e la sua unica erede designata R. hanno rivendicato il saldo. Il tribunale delle assicurazioni sociali ha respinto la domanda degli eredi legali. Successivamente, hanno presentato un ricorso in materia di diritto pubblico con l'obiettivo di ottenere il pagamento del saldo a loro favore.Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto chiarito che la fondazione di libero passaggio X. in quanto debitrice nella controversia sul saldo di libero passaggio è legittimata passivamente ed è parte nel procedimento. È decisivo se la parte intervenuta R., in quanto persona che ha convissuto ininterrottamente con la defunta assicurata previdenziale negli ultimi cinque anni fino alla sua morte, abbia diritto al saldo. Il Tribunale federale ha esposto quanto segue a riguardo: - Il concetto di convivenza ai sensi del regolamento della fondazione comprende anche le unioni tra persone dello stesso sesso. Non è necessaria una comunità di vita stabile e indivisa. - Sulla base delle circostanze del caso concreto, si può presumere che tra la parte intervenuta e la defunta assicurata previdenziale esistesse una relazione intima e esclusiva, che soddisfa i requisiti di una convivenza ai sensi…