Fatti

La richiedente A.X. ha chiesto l'adozione del minore Y. che aveva accolto insieme a suo marito B.X. nel 1985. Sebbene i coniugi X. abbiano vissuto separati dal 1988, il tribunale amministrativo del Cantone di Friburgo ha respinto la domanda di adozione individuale di A.X. sul presupposto che le condizioni di cui all'art. 264b cpv. 2 CC non fossero soddisfatte, in quanto la separazione personale pronunciata ai sensi dell'art. 147 cpv. 1 CC doveva essere durata da più di tre anni.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la sentenza del tribunale amministrativo. Ha ritenuto che, secondo il tenore, il significato e la genesi dell'art. 264b cpv. 2 CC, l'adozione da parte di un coniuge che vive separato è possibile solo nel caso di una separazione personale pronunciata da più di tre anni ai sensi dell'art. 147 cpv. 1 CC. Il semplice fatto di vivere separati, anche su ordine del giudice, non è sufficiente a soddisfare questa condizione legale.

Il Tribunale ha respinto l'argomento della richiedente secondo cui questa interpretazione formale priverebbe il coniuge innocente della possibilità di adottare. Ha ritenuto che gli interessi del coniuge innocente siano…