Art. 264b CC
Adozione singola
1 Una persona non coniugata e non vincolata da un’unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se ha almeno 28 anni.
2 Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un minorenne se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni.
3 Una persona di almeno 28 anni vincolata da un’unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se il partner registrato è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora.
4 È possibile derogare all’età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. L’aspirante all’adozione deve motivare la richiesta di una deroga.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1In particolare non può essere pretesa un'esperienza a carattere pedagogico o una relazione preesistente con il bambino (consid. 5)1 citazioni
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21 citazioni
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3Concubino che adotta il figlio del partner; effetti dell'adozione sul vincolo di filiazione dell'adottato (art. 267 cpv. 2 CC) Il diritto svizzero esclude sia l'adozione congiunta da parte di concubini, sia che un concu…0 citazioni
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4Adozione singola da parte di una persona coniugata (art. 264b cpv. 2 CC)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni21/12/2005 · 2 citazioni de
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0 citazioni05/05/2011 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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