Art. 264b CC

Adozione singola

1 Una persona non coniugata e non vincolata da un’unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se ha almeno 28 anni.
2 Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un minorenne se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni.
3 Una persona di almeno 28 anni vincolata da un’unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se il partner registrato è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora.
4 È possibile derogare all’età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. L’aspirante all’adozione deve motivare la richiesta di una deroga.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    In particolare non può essere pretesa un'esperienza a carattere pedagogico o una relazione preesistente con il bambino (consid. 5)
    · 08/03/1999 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 24/10/1985 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Concubino che adotta il figlio del partner; effetti dell'adozione sul vincolo di filiazione dell'adottato (art. 267 cpv. 2 CC) Il diritto svizzero esclude sia l'adozione congiunta da parte di concubini, sia che un concu…
    · 28/05/2003 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    Adozione singola da parte di una persona coniugata (art. 264b cpv. 2 CC)
    · 21/12/1998 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 21/12/2005 · 2 citazioni de
  • 05/05/2011 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.