Fatti

La Sig.ra X., una donna single domiciliata a Ginevra, ha richiesto l'autorizzazione ad accogliere un bambino vietnamita di meno di 2 anni ai fini dell'adozione. L'11 maggio 1998, il Servizio di protezione della gioventù del Cantone di Ginevra ha respinto la sua richiesta, decisione confermata il 30 settembre 1998 dall'Autorità di vigilanza sulla tutela del Cantone di Ginevra. L'8 marzo 1999, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato dalla richiedente e concesso l'autorizzazione di collocamento richiesta.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che l'adozione da parte di una persona singola, sebbene costituisca l'eccezione, non è soggetta a condizioni speciali. Quando le condizioni necessarie per il benessere del bambino sono soddisfatte, l'adozione da parte di una persona singola deve essere pronunciata, senza che sia necessario invocare circostanze particolari.

Il Tribunale ha ritenuto che la richiedente avesse sufficienti capacità educative per prendersi cura di un bambino in tenera età, nonostante la sua mancanza di esperienza pedagogica formale. Inoltre, il suo lavoro a tempo parziale…