Art. 264 CC

Condizioni generali

1 Il minorenne può essere adottato quando gli aspiranti all’adozione abbiano provveduto alla sua cura ed educazione durante almeno un anno e l’insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli degli aspiranti all’adozione.
2 Un’adozione è possibile soltanto se, considerata la loro età e situazione personale, gli aspiranti all’adozione sono in grado di provvedere ai bisogni del minorenne presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Riconoscimento ed iscrizione di certificati di nascita stranieri nel registro dello stato civile in caso di maternità sostitutiva; ordine pubblico
    · 14/09/2015 · 11 citazioni Riassunto
  2. 2
    Adozione di maggiorenni; art. 266 cpv. 1 n. 1 CC
    · 20/03/1975 · 8 citazioni
  3. 3
    Adozione di un minorenne (art. 264 CC)
    · 18/09/1985 · 7 citazioni Riassunto
  4. 4
    Condizione del collocamento preliminare
    · 23/08/2000 · 6 citazioni
  5. 5
    Adozione di un parente minorenne
    · 24/10/2008 · 5 citazioni
  6. 6
    Riconoscimento di un'adozione straniera
    · 25/06/2008 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 21/12/2005 · 10 citazioni de
  • Erwachsenenadoption
    · 07/09/2015 · 3 citazioni de
  • Adoption
    VD.2020.239
    · 22/04/2021 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.