Art. 264 CC
Condizioni generali
1 Il minorenne può essere adottato quando gli aspiranti all’adozione abbiano provveduto alla sua cura ed educazione durante almeno un anno e l’insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli degli aspiranti all’adozione.
2 Un’adozione è possibile soltanto se, considerata la loro età e situazione personale, gli aspiranti all’adozione sono in grado di provvedere ai bisogni del minorenne presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Riconoscimento ed iscrizione di certificati di nascita stranieri nel registro dello stato civile in caso di maternità sostitutiva; ordine pubblico11 citazioni
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2Adozione di maggiorenni; art. 266 cpv. 1 n. 1 CC8 citazioni
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3Adozione di un minorenne (art. 264 CC)7 citazioni
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4Condizione del collocamento preliminare6 citazioni
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5Adozione di un parente minorenne5 citazioni
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6Riconoscimento di un'adozione straniera5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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10 citazioni21/12/2005 · 10 citazioni de
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Erwachsenenadoption3 citazioni
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Adoption1 citazioniVD.2020.239· 22/04/2021 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.