Art. 268a CC
Istruttoria
1 L’adozione può essere pronunciata solo dopo istruttoria sulle circostanze essenziali, eventualmente con la collaborazione di periti.
2 Occorre specialmente indagare sulla personalità e la salute degli aspiranti all’adozione e dell’adottando, la compatibilità dei soggetti, l’idoneità ad educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari degli aspiranti all’adozione, come pure sul decorso dei rapporti d’assistenza.
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Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Adozione di un parente minorenne4 citazioni
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2Consenso dei genitori all'adozione; massima inquisitoria3 citazioni
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3Art. 266 cpv. 1 n. 3 e 268a CC. 1. Diritto transitorio (consid. 1). 2. L'art. 268a CC non contiene alcuna disposizione circa la forma dell'istruttoria (consid. 2). 3. Quando l'adottando è maggiorenne le condizioni per l…3 citazioni
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4Adozione (art. 264 segg2 citazioni
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5Adozione di minori0 citazioni
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6Riconoscimento di un'adozione straniera0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Adoption1 citazioniVD.2020.239· 22/04/2021 · 1 citazioni de
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Adoption1 citazioniVD.2018.231· 07/06/2019 · 1 citazioni de
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1 citazioni04/11/2010 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.