Fatti

Il 27 ottobre 2008, B. ha notificato a A. un precetto di pagamento di varie somme. A. ha fatto opposizione. Il Tribunale di prima istanza di Ginevra ha definitivamente revocato l'opposizione. A. ha interposto appello, ma la Corte di giustizia di Ginevra ha respinto il suo ricorso con la motivazione che la validità del credito compensativo, basato su un riconoscimento di debito del 19 aprile 2001, era oggetto di un procedimento pendente in Francia. A. ha quindi ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A. In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF, quando l'esecuzione è basata su una sentenza, il giudice ordina la revoca definitiva dell'opposizione, a meno che il perseguito non dimostri con un titolo che il debito è stato estinto successivamente alla sentenza. L'estinzione del debito può derivare anche dalla compensazione, ma il debitore deve allora fornire la prova rigorosa dell'esistenza e dell'ammontare del credito compensativo.

Nel caso di specie, sebbene A. abbia prodotto un riconoscimento di debito del 19 aprile 2001, la validità di questo titolo era contestata in un procedimento pendente in Francia. Ora, nel procedimento sommario di…