Fatti
La SUVA (Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni) ha notificato a [B.] un precetto di pagamento di una somma di x franchi, invocando una "fattura di revisione 2010, scadenza 01.01.2011 privilegio legale 2a classe". [B.] ha presentato un'opposizione totale, non motivata. La SUVA ha quindi richiesto la revoca definitiva dell'opposizione. Il Tribunale civile delle Montagne e della Val-de-Ruz ha respinto la richiesta, così come l'Autorità di ricorso in materia civile del Tribunale cantonale del Canton Neuchâtel. La SUVA ha quindi ricorso al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che la "fattura" controversa costituiva sostanzialmente un conteggio dei premi dell'assicurazione infortuni obbligatoria, al quale la legge attribuisce il valore di una decisione soggetta a opposizione (art. 105 LAINF). Sebbene la fattura non sia formalmente designata come una "decisione", ne riveste le caratteristiche sostanziali, imponendo in modo vincolante il pagamento di una somma di denaro a titolo di contributi di diritto pubblico.
Il Tribunale federale ha inoltre ritenuto che la clausola relativa all'indicazione dei rimedi giuridici menzionasse chiaramente che l'opposizione doveva essere presentata presso l'agenzia SUVA, sia per iscritto che in un colloquio personale. Il fatto che il debitore esecutato, in qualità di datore di lavoro soggetto da molti anni all'assicurazione infortuni obbligatoria presso la SUVA, non potesse ignorare il…