Art. 124 OAINF
Decisioni
Una decisione va notificata per iscritto se concerne segnatamente:
- a. l’assegnazione di rendite d’invalidità, indennità in capitale, indennità per menomazione all’integrità, rendite per superstiti e indennità in capitale per le vedove come pure la revisione di rendite e di assegni per grandi invalidi;
- b. la riduzione o il rifiuto di prestazioni assicurative;
- c. la ripetizione di prestazioni assicurative;
- d. l’attribuzione iniziale di un’azienda in classi e gradi del tariffario dei premi come pure la modifica di questa attribuzione;
- e. la riscossione di premi sostitutivi e l’attribuzione di un datore di lavoro a un assicuratore da parte della cassa suppletiva;
- f. la determinazione dei premi ove il datore di lavoro non abbia fornito i dati necessari.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Vecchio art. 99 cpv. 1, prima frase, LAINF: Con la liquidazione del caso la sospensione della cura medica e dell'indennità giornaliera deve essere decisa formalmente87 citazioni
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2Termine per contestare la chiusura del caso comunicata a torto in modo informale86 citazioni
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3Art. 78a LAINF: Contestazioni fra assicuratori4 citazioni
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43 citazioni
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5Modificazione delle prestazioni sanitarie e rimborso delle spese1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione contro gli infortuni30 citazioni
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Assicurazione contro gli infortuni (rapporto di causalità)25 citazioni
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Assicurazione contro gli infortuni24 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.