Fatti

Il cittadino angolano [L.] e la sua fidanzata svizzera [R.] avevano inizialmente richiesto la pubblicazione del loro matrimonio nel Cantone di Giura nel luglio 1987. L'autorità di vigilanza dello stato civile ha respinto questa richiesta nel luglio 1989, in quanto i necessari documenti matrimoniali non erano stati presentati. Dopo che [L.] si era trasferito da [R.] a X. nel Cantone di Basilea Campagna nel febbraio 1989, i fidanzati hanno presentato una nuova richiesta di pubblicazione all'ufficio dello stato civile di X. nel maggio 1989. Tuttavia, l'autorità di vigilanza del Cantone di Basilea Campagna ha respinto questa richiesta, sostenendo che la competenza rimanesse al Cantone di Giura, in quanto una decisione negativa lì non potesse essere aggirata attraverso un nuovo procedimento in un altro Cantone. [L.] e [R.] hanno quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che i fidanzati, dopo un cambiamento di domicilio, hanno il diritto di avviare un nuovo procedimento di pubblicazione nel Cantone in cui lo sposo ha ora il suo domicilio. Non sussiste alcun effetto di blocco della precedente decisione negativa nel Cantone di Giura. Il Tribunale federale ha pertanto annullato…