Fatti

La richiedente è stata licenziata dal suo impiego il 31 maggio 1996 ed è stata iscritta alla disoccupazione il 3 giugno 1996, ricevendo quindi indennità di disoccupazione. Ha subito un infortunio non professionale il 17 giugno 1996, ovvero durante il periodo di copertura prolungata di 30 giorni previsto dall'art. 3 cpv. 2 LAINF. In quella data, era inoltre assicurata contro gli infortuni non professionali presso la Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) in quanto persona disoccupata, creando così una doppia assicurazione.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che, in questa situazione di doppia assicurazione, è l'assicuratore dell'assicurazione infortuni della SUVA ad essere competente per erogare le prestazioni. Infatti, non appena entra in vigore una nuova copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali, è questa nuova assicurazione che deve rispondere del sinistro, anche se l'infortunio si verifica durante il periodo di assicurazione prolungata, in quanto quest'ultima non è più necessaria.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 OAAC, che prevede che l'indennità giornaliera dell'assicurazione infortuni corrisponda all'indennità di disoccupazione…