Art. 77 LCA
1 Anche quando un terzo sia stato designato come beneficiario, lo stipulante può disporre liberamente, tra vivi e per causa di morte, del diritto derivante dall’assicurazione.
2 Il diritto di revoca del beneficio cessa solo quando lo stipulante abbia rinunciato a tale revoca con la propria firma nella polizza e consegnata quest’ultima al beneficiario.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contratto d'assicurazione; applicabilità della disposizione sull'accettazione senza riserva al beneficio; azione in caso di lesione della porzione legittima causata dal beneficio; legittimazione passiva (art. 78 e art.…2 citazioni
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2Conclusione di un contratto successorio durante una procedura di divorzio1 citazioni
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3Imposta per la difesa nazionale: Trattamento della polizza di assicurazione mista stipulata da una società anonima sulla vita d'un direttore, azionista principale della società, con la designazione della famigilia come…1 citazioni
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4Revoca di una clausola beneficiaria0 citazioni
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5DTF 71_II_1320 citazioni01/01/1945 · 0 citazioni
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6DTF 71_II_1280 citazioni01/01/1945 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Contratto di assicurazione1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.