Fatti
Il convenuto A. guidava il suo veicolo in stato di forte ubriachezza il 10 novembre 2007. L'Ufficio delle strade e della navigazione del Cantone di Glarona gli ritirò quindi la patente di guida per un periodo indeterminato e subordinò la sua riconcessione al rispetto di un anno di astinenza dall'alcol controllata. Il 20 luglio 2012, la Sezione misure amministrative A. concesse nuovamente la patente di guida al convenuto, a condizione che osservasse un'astinenza totale dall'alcol controllata medicalmente e che ne dimostrasse il rispetto ogni tre mesi attraverso specifici valori ematici e ogni sei mesi attraverso analisi dei capelli per etilglucuronide (EtG).
L'analisi dei capelli eseguita dall'Istituto di medicina legale di Zurigo (IRMZ) il 29 maggio 2013 nell'ambito del controllo previsto, rilevò un valore di EtG di 8 pg/mg. La perizia dell'IRMZ affermò che, in considerazione di tale riscontro e dei precedenti problemi di alcolismo, non era più possibile confermare l'idoneità alla guida del convenuto. La Sezione misure amministrative dispose quindi, il 10 giugno 2013, il ritiro della patente di guida per un periodo indeterminato.
Legge
La Corte federale doveva decidere se il convenuto aveva violato l'astinenza totale dall'alcol che gli era stata imposta e se, di conseguenza, la patente di guida gli poteva essere ritirata nuovamente. L'istanza precedente aveva annullato il ritiro della patente e aveva disposto che la Sezione misure amministrative restituisse la patente di guida al convenuto senza indugio.
La Corte federale stabilì che l'analisi dei capelli è un mezzo idoneo per dimostrare l'astinenza totale dall'alcol e che l'incertezza di misura nelle analisi dei capelli è paragonabile a quella della determinazione dell'alcol nel sangue. Stabilì che il valore di EtG rilevato di 8 pg/mg è affetto da un'incertezza di misura del 25%, ma che ciò nonostante può costituire un motivo per il ritiro della patente.
La Corte affermò che, in linea di principio, l'osservanza…