Fatti
I ricorrenti A.A. e B.A. acquistarono nel 1985 a San Gallo un immobile con appartamenti in affitto e assunsero diritti e obblighi nei confronti della Confederazione Svizzera relativamente al finanziamento dell'immobile con anticipi di finanziamento fondiario secondo la legge federale sulla promozione dell'edilizia abitativa e della proprietà (LCAP). Nel 2009, l'Ufficio federale delle abitazioni (BWO) e A.A. concordarono di risolvere il contratto LCAP in modo che A.A. effettuasse un pagamento finale di Fr. 577'325.- per gli anticipi di finanziamento fondiario non ancora rimborsati e gli interessi passivi maturati, per un totale di Fr. 1'685'675.45. Il debito residuo condonato dalla Confederazione Svizzera, pari a Fr. 1'108'350.45, fu considerato dall'amministrazione fiscale del Cantone Appenzello Esterno come reddito imponibile per l'imposta cantonale e l'imposta federale diretta del 2009.
I ricorrenti presentarono un'istanza di riesame e successivamente un ricorso al Tribunale superiore del Cantone Appenzello Esterno e poi presentarono ricorsi in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito nella sua sentenza che gli anticipi di finanziamento fondiario e gli interessi passivi maturati, concessi dalla Confederazione Svizzera nel quadro della finanza LCAP, sono considerati reddito imponibile se vengono condonati successivamente. La condanna di questi anticipi e interessi rappresenta un aumento di patrimonio imponibile soggetto all'imposta federale diretta.
Il Tribunale ha inoltre stabilito che l'istanza precedente ha giustamente ritenuto che l'afflusso di reddito sia da ascrivere al patrimonio immobile e quindi riservato al Cantone in cui si trova l'immobile, nel caso specifico San Gallo, per l'imposizione esclusiva. Pertanto, la competenza…