Fatti
La L. Bank ha presentato un ricorso contro la decisione della massa fallimentare della H. AG di vendere a trattativa privata il diritto di opzione (diritto di prelazione) su immobili alla S.I. Salève per 600'000 CHF, liberando al contempo la fallita da tutti gli obblighi derivanti dal contratto di vendita e rinunciando al credito dei fratelli P. sul saldo del prezzo di acquisto. La L. Bank chiedeva che la massa fosse tenuta a recuperare l'acconto di 1'500'000 CHF versato dalla H. AG ai fratelli P. e a pagarlo a lei, o a cederle i crediti contro i fratelli P.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della L. Bank. Ha ritenuto che la massa avesse il potere discrezionale di decidere se vendere a trattativa privata i diritti derivanti dal contratto di vendita, se intervenire nel contratto o se cercare di farlo revocare e di esigere il rimborso dell'acconto. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il diritto di opzione non poteva essere realizzato indipendentemente dai diritti derivanti dal contratto di vendita e che il trasferimento dei diritti e degli obblighi a un terzo era possibile solo con la…