Fatti
La società A. SA, con sede a U. nel cantone di Vaud, ha come scopo statutario l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni, in particolare fuochi d'artificio. A causa dell'annullamento di vari eventi festivi a seguito delle restrizioni di raduno decise per combattere la pandemia di coronavirus, la società ha subito perdite finanziarie. Ha presentato una richiesta di indennizzo per perdite finanziarie al Servizio degli affari culturali del Dipartimento della formazione, della gioventù e della cultura del cantone di Vaud, ai sensi dell'Ordinanza federale sull'attenuazione delle conseguenze economiche del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura.
Il Servizio cantonale ha respinto la richiesta di indennizzo, ritenendo che il settore di attività della società non rientrasse nel campo di applicazione dell'Ordinanza COVID nel settore della cultura. La decisione indicava inoltre che, conformemente all'Ordinanza, non era soggetta a ricorso.
La società ha presentato un ricorso costituzionale subsidiario al Tribunale federale, contestando il rifiuto di indennizzo e chiedendo l'annullamento della decisione del Servizio cantonale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la ricevibilità del ricorso e ha ritenuto che l'Ordinanza COVID nel settore della cultura di marzo 2020 si applicasse ancora nel caso di specie, compreso il suo art. 11 al. 3 che esclude ogni possibilità di ricorso contro le sue decisioni di esecuzione. Tuttavia, il Tribunale federale ha stimato che tale esclusione violava l'art. 29a della Costituzione federale, che garantisce il diritto di accesso al giudice.
Il Tribunale federale ha anche esaminato se il ricorso presentato dalla società rispettava le condizioni ordinarie di ricevibilità fissate dalla LTF e ha ritenuto che la società non si trovava in alcuna delle situazioni in cui la LTF ammette…