Art. 185 Cost.
Sicurezza esterna e interna
1 Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell’indipendenza e della neutralità della Svizzera.
2 Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.
3 Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
4 In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di 4000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre settimane, convoca immediatamente l’Assemblea federale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ammissibilità della consegna dei dati bancari di clienti dell'UBS alle autorità americane da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel febbraio 200910 citazioni
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2Ordinanza indipendente; rimedi giuridici; garanzia della via giudiziaria; decisione di carattere prevalentemente politico; trasmissione di un ricorso all'autorità competente5 citazioni
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3Art. 100 cpv. 1 lett. a e b n. 1 e 4 OG5 citazioni
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4Indennità per lavoro ridotto3 citazioni
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53 citazioni
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6Dibattimento; videoconferenza3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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12 citazioni
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9 citazioni
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Klage gegen die Schweizerische Eidgenossenschaft (Staatshaftung).2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.