Art. 185 Cost.

Sicurezza esterna e interna

1 Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell’indipendenza e della neutralità della Svizzera.
2 Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.
3 Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
4 In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di 4000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre settimane, convoca immediatamente l’Assemblea federale.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ammissibilità della consegna dei dati bancari di clienti dell'UBS alle autorità americane da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel febbraio 2009
    · 15/07/2011 · 10 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ordinanza indipendente; rimedi giuridici; garanzia della via giudiziaria; decisione di carattere prevalentemente politico; trasmissione di un ricorso all'autorità competente
    · 24/03/2021 · 5 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 100 cpv. 1 lett. a e b n. 1 e 4 OG
    · 21/02/2003 · 5 citazioni
  4. 4
    Indennità per lavoro ridotto
    · 17/11/2021 · 3 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 1 LIPG in relazione con l'art. 58 cpv. 1 LPGA e l'art. 24 cpv. 1 LIPG (e contrario)
    · 15/09/2021 · 3 citazioni Riassunto
  6. 6
    Dibattimento; videoconferenza
    · 06/07/2020 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.