Fatti
Il caso riguarda il diverso metodo di calcolo dell'indennità per lavoro ridotto nella procedura sommaria e in quella ordinaria per i dipendenti con retribuzione mensile rispetto ai dipendenti con retribuzione oraria.
La Cassa di disoccupazione del Cantone di Lucerna aveva calcolato l'indennità per lavoro ridotto per i mesi da marzo a maggio 2020 per i dipendenti con retribuzione mensile senza considerare le indennità per ferie e giorni festivi. Il Tribunale cantonale di Lucerna ha annullato la decisione di opposizione della Cassa di disoccupazione e ha rinviato il caso per un nuovo calcolo tenendo conto delle indennità per ferie e giorni festivi per i dipendenti con retribuzione mensile.
La Cassa di disoccupazione del Cantone di Lucerna ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
Ha affermato che nella procedura ordinaria di conteggio dell'indennità per lavoro ridotto è garantita la parità di trattamento tra i dipendenti con retribuzione mensile e oraria, in quanto per entrambi vengono considerati i giorni di ferie e festivi. Questa parità di trattamento deve essere rispettata anche nella procedura sommaria ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 LADI.
Il Tribunale federale non ha riscontrato una base giuridica sufficiente per cui nella procedura sommaria le indennità per ferie…