Art. 34 LADI

Calcolo dell’indennità per lavoro ridotto

1 L’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile.
2 Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. È tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.
3 Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Consid. 2d).
    · 20/06/1986 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Indennità per lavoro ridotto
    · 17/11/2021 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 51 segg
    · 15/01/1986 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.