Fatti

Marc B., lattoniere, ha svolto diversi incarichi di lavoro temporaneo per l'agenzia di collocamento T. SA. Il 19 dicembre 1990, è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro ed è stato incapace di lavorare al 100% fino al 3 febbraio 1991, e al 50% dal 4 febbraio 1991. Il 6 febbraio 1991, Marc B. ha presentato una domanda di indennità di disoccupazione, a partire dal 4 febbraio 1991. La Cassa cantonale ginevrина di disoccupazione ha negato il diritto all'indennità, con la motivazione che il richiedente non subiva alcuna perdita di lavoro da prendere in considerazione, poiché T. SA non gli aveva notificato il licenziamento e quindi poteva far valere un diritto al salario nei confronti del suo datore di lavoro. Marc B. ha contestato questa decisione davanti alla Commissione cantonale ginevrина di ricorso in materia di assicurazione contro la disoccupazione, che gli ha dato ragione. L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML) ha quindi interposto un ricorso di diritto amministrativo.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto qualificato la natura del contratto tra le parti. Ha ritenuto che si trattasse di un puro rapporto di lavoro interinale, con contratti successivi e non di un contratto di lavoro fisso che garantisse un reddito durante i periodi di inattività. Pertanto, l'assicurato poteva pretendere l'indennità di disoccupazione, a condizione che soddisfacesse le altre condizioni legali.

Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che…