Fatti

In questo caso, si trattava della questione se, nel calcolo delle prestazioni complementari, debba essere imputato il pieno valore locativo di un immobile occupato dal proprietario o solo il valore locativo proprio ridotto secondo il diritto fiscale cantonale. La Cassa di compensazione del Cantone dei Grigioni aveva respinto la domanda di prestazioni complementari, in quanto aveva considerato il pieno valore locativo come reddito. Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, d'altra parte, aveva deciso che dovesse essere imputato il valore locativo proprio ridotto ai sensi dell'art. 22 cpv. 3 della Legge tributaria per il Cantone dei Grigioni. Contro questa decisione, sia la Cassa di compensazione che il richiedente hanno presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che il rinvio all'art. 12 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (OPC-AVS/AI) al diritto cantonale comprende solo i principi per la determinazione del valore locativo, ma non eventuali deduzioni fiscali aggiuntive. Né il privilegio del valore locativo proprio ai sensi dell'art. 22 cpv. 3 della Legge tributaria per il Cantone dei…