Fatti

Il 12 febbraio 1980, [T.] ha parcheggiato il suo veicolo per 14 minuti nel parcheggio riservato ai clienti della posta della Schanzenpost a Berna. Le Poste gli hanno inflitto una multa di 20 franchi per violazione dell'art. 63 cpv. 2 LPO. [T.] ha contestato questa multa ed è stato infine assolto dal giudice di primo grado.

La Direzione generale delle PTT ha fatto ricorso contro questa decisione, ritenendo che l'art. 63 cpv. 2 LPO costituisse una base legale per regolamentare il traffico e il parcheggio nel dominio delle PTT aperto al pubblico.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 63 cpv. 2 LPO non costituisse una base legale per regolamentare il traffico pubblico e il parcheggio dei veicoli nel dominio delle PTT aperto al traffico, mediante ingiunzioni verbali del personale postale o cartelli ufficiali. Tuttavia, le PTT possono regolamentare il traffico pubblico nel loro dominio conformemente all'art. 2 cpv. 5 LCStr e all'art. 104 cpv. 4 OSStr, mediante i segnali e le segnalazioni previsti nell'OSStr.

Tuttavia, la violazione di tali segnali e segnalazioni non può essere sanzionata nell'ambito…