Art. 107 LCStr
1 Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della pre-sente legge.
2 Esso emana le disposizioni transitorie necessarie, in particolare per adeguare alla presente legge i contratti di assicurazione per la respon-sabilità civile esistenti.
3 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, in particolare la legge federale del 15 marzo 1932 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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11. Art. 63 cpv. 2 LSP; art. 2 cpv. 5, 90 e 103 cpv. 2 LCS; art. 2 cpv. 2 ONCS; art. 104 cpv. 4 OSS0 citazioni
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20 citazioni
Ultime sentenze del TF
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