Art. 107 LCStr

1 Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della pre-sente legge.
2 Esso emana le disposizioni transitorie necessarie, in particolare per adeguare alla presente legge i contratti di assicurazione per la respon-sabilità civile esistenti.
3 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, in particolare la legge federale del 15 marzo 1932 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    1. Art. 63 cpv. 2 LSP; art. 2 cpv. 5, 90 e 103 cpv. 2 LCS; art. 2 cpv. 2 ONCS; art. 104 cpv. 4 OSS
    · 19/12/1980 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 23/02/1962 · 0 citazioni Riassunto

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