Fatti
[H.] e G. si sono sposati il 18 ottobre 1979. Con sentenza del tribunale distrettuale I. del 6 ottobre 2000, il loro matrimonio è stato dichiarato sciolto (entrata in vigore il 1° febbraio 2001) e al punto 5 del dispositivo è stato constatato che gli averi previdenziali non dovevano essere divisi. Su ricorso, il tribunale cantonale dei Grigioni ha constatato al punto 3 del dispositivo della sentenza del 12 giugno 2001 che le due parti avevano un diritto reciproco del 50% sulla prestazione di uscita acquisita dall'altro coniuge durante il matrimonio conformemente alla LFLP.
Dopo il rinvio della causa da parte del tribunale cantonale dei Grigioni, il tribunale amministrativo del cantone dei Grigioni, con decisione del 3 giugno 2002, ha ordinato alla cassa pensioni [A.] di trasferire Fr. 46'136.- all'istituto di previdenza di [H.], la B. (punto 1b del dispositivo). Contemporaneamente, ha ingiunto all'istituto di previdenza B. di trasferire Fr. 759.50 e Fr. 6'269.50 alla cassa pensioni [A.] a favore di G. (punto 2b del dispositivo).
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che l'istanza precedente abbia violato l'art. 122 cpv. 2 CC ordinando agli istituti di previdenza interessati di trasferire ciascuno la metà delle loro rispettive prestazioni di uscita all'altro. A ragione, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) vi vede una violazione dell'art. 122 cpv. 2 CC, che il tribunale della previdenza deve rispettare nell'ambito della divisione della prestazione di uscita conformemente all'art. 22 cpv. 1 LFLP. Con la soluzione prevista dall'art. 122 cpv. 2 CC, il legislatore ha voluto evitare che importi rilevanti debbano essere trasferiti senza grande necessità, comportando i relativi costi.
Nel caso di specie, la prestazione di uscita determinante della moglie ammonta a Fr. 92'272.- e quella del…