Fatti
Il 9 giugno 1933, il tribunale distrettuale di Brugg ha pronunciato il divorzio tra Fritz [B.] e Marguerite G. su richiesta della moglie, in applicazione dell'art. 142 CC, a causa della colpa prevalente del marito. Le parti hanno quindi concluso una convenzione che disciplinava gli effetti accessori del divorzio, prevedendo in particolare che Fritz [B.] avrebbe versato alla sua ex-moglie una rendita mensile di CHF 200.- a vita o fino al suo nuovo matrimonio. Dopo il decesso di Fritz [B.] il 2 marzo 1957, la sua vedova si è rifiutata di continuare a versare questa rendita. L'ex-moglie ha quindi intentato un'azione di accertamento per far stabilire che la vedova era tenuta a adempiere a tale obbligo. Il Tribunale cantonale di Zurigo ha respinto tale richiesta.Legge
Il Tribunale federale ritiene che la rendita prevista nella convenzione di divorzio non debba essere considerata trasmissibile agli eredi di Fritz B. Infatti, questa rendita mirava a compensare la perdita del diritto agli alimenti coniugali dell'ex-moglie a seguito del divorzio, mentre tale obbligo alimentare si estingue con il decesso del debitore. Nulla nella convenzione consente di ritenere che la rendita avesse altri fondamenti, come un indennizzo…