Art. 516 CO
1 La rendita vitalizia può essere costituita sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo.
2 In difetto di una precisa stipulazione, essa si ritiene costituita sulla vita del creditore.
3 Se fu costituita sulla vita del debitore o di un terzo, passa agli eredi del creditore, salvo stipulazione in contrario.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rendita vitalizia; regime, dal profilo della doppia imposizione, dell'importo concesso in restituzione in caso di decesso24 citazioni
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2Imposizione di un versamento in capitale proveniente dal riscatto di un'assicurazione di rendita vitalizia nel quadro della previdenza individuale libera (pilastro 3b)19 citazioni
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3Imposizione di versamenti in capitale provenienti dal riscatto di assicurazioni di rendita vitalizia nel quadro della previdenza individuale libera (pilastro 3b)11 citazioni
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4Valore di riscatto di una rendita vitalizia nel periodo in cui è versata quale onere deducibile dalla sostanza imponibile del debitore della rendita6 citazioni
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5Ricorso per riforma1 citazioni
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6Ereditarietà dell'obbligo conseguente a divorzio di pagare una rendita dovuta "per ogni titolo"?0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni29/06/2005 · 7 citazioni de
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Staats- und Gemeindesteuern 20076 citazioni
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SB.2010.000874 citazioni20/04/2011 · 4 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.