Art. 516 CO

1 La rendita vitalizia può essere costituita sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo.
2 In difetto di una precisa stipulazione, essa si ritiene costituita sulla vita del creditore.
3 Se fu costituita sulla vita del debitore o di un terzo, passa agli eredi del creditore, salvo stipulazione in contrario.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rendita vitalizia; regime, dal profilo della doppia imposizione, dell'importo concesso in restituzione in caso di decesso
    · 23/06/2005 · 24 citazioni Riassunto
  2. 2
    Imposizione di un versamento in capitale proveniente dal riscatto di un'assicurazione di rendita vitalizia nel quadro della previdenza individuale libera (pilastro 3b)
    · 16/02/2009 · 19 citazioni Riassunto
  3. 3
    Imposizione di versamenti in capitale provenienti dal riscatto di assicurazioni di rendita vitalizia nel quadro della previdenza individuale libera (pilastro 3b)
    · 16/02/2009 · 11 citazioni Riassunto
  4. 4
    Valore di riscatto di una rendita vitalizia nel periodo in cui è versata quale onere deducibile dalla sostanza imponibile del debitore della rendita
    · 01/05/2012 · 6 citazioni Riassunto
  5. 5
    Ricorso per riforma
    · 27/02/1959 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    Ereditarietà dell'obbligo conseguente a divorzio di pagare una rendita dovuta "per ogni titolo"?
    · 01/02/1974 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 29/06/2005 · 7 citazioni de
  • Staats- und Gemeindesteuern 2007
    · 20/12/2012 · 6 citazioni de Riassunto
  • SB.2010.00087
    20/04/2011 · 4 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.