Fatti

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso in nullità di X. contro una sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna che lo aveva condannato per aver accompagnato un allievo conducente in stato di ebbrezza (art. 91 cpv. 1 LCStr) e per non aver adattato la sua velocità alle condizioni stradali (art. 90 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 100 n. 3 LCStr). Il 9 dicembre 1999, X. accompagnava il titolare di una patente di allievo conducente A. durante una lezione di guida nella regione di Lucerna. A. ha perso il controllo del veicolo e ha causato una collisione. Le analisi hanno rivelato che X. aveva un tasso alcolemico di almeno 1,42 per mille.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che l'accompagnatore di un allievo conducente non sia un semplice passeggero, ma partecipi alla guida del veicolo. Deve quindi essere considerato un conducente ai sensi della legge e può essere ritenuto penalmente responsabile se accompagna l'allievo in stato di ebbrezza. Questa interpretazione estensiva della nozione di "guida" è giustificata dal fatto che l'accompagnatore ha l'obbligo legale di sorvegliare costantemente la guida dell'allievo e di intervenire se necessario azionando il freno a mano o sterzando il volante. La sicurezza stradale richiede che l'accompagnatore sia sobrio quanto il conducente stesso.

L'art. 100 n. 3 LCStr, che prevede la responsabilità…