Fatti
Il ricorrente A. è stato diffidato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA a cessare la ricezione non autorizzata di depositi del pubblico da parte della SA C. La FINMA ha inoltre ordinato la pubblicazione di tale ordine di astensione ai sensi dell'art. 34 LFINMA. A. ha sostenuto che tale pubblicazione avesse carattere penale e violasse diverse garanzie procedurali. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.Legge
Il Tribunale federale afferma che la pubblicazione di un ordine di astensione ai sensi dell'art. 34 LFINMA non costituisce una sanzione penale, bensì una sanzione amministrativa repressiva e una misura preventiva a tutela del pubblico. Essa non soddisfa né il primo "criterio Engel" (qualificazione della misura come penale secondo il diritto nazionale), né la natura dell'infrazione o la sua gravità suggeriscono una qualificazione come accusa penale ai sensi dell'art. 6 CEDU. La pubblicazione serve piuttosto a garantire la trasparenza del mercato, elemento essenziale per il corretto funzionamento dei mercati finanziari.
Il Tribunale federale…