Art. 41 PA
1 Per eseguire le altre decisioni, l’autorità può valersi dei mezzi coattivi seguenti:
- a. l’esecuzione, a spese dell’obbligato, da parte dell’autorità che ha preso la decisione o d’un terzo incaricato; le spese saranno stabilite con decisione speciale;
- b. l’esecuzione diretta contro l’obbligato stesso o i suoi beni;
- c. il perseguimento penale, in quanto la pena sia prevista da un’altra legge federale;
- d. il perseguimento penale per disobbedienza a decisione dell’autorità, secondo l’articolo 292 del Codice penale , in mancanza d’altra disposizione penale.
2 Prima di valersi d’un mezzo coattivo, l’autorità avverte l’obbligato e gli assegna un congruo termine per l’adempimento, comminandogli le sanzioni penali nei casi del cpv. 1 lettere c e d.
3 Nei casi del cpv. 1 lettere a e b essa può rinunciare all’avvertimento e all’assegnazione del termine se vi sia pericolo nell’indugio.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Principio secondo cui nessuno è tenuto ad autoincriminarsi3 citazioni
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2Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; decisione di condanna a una multa1 citazioni
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3Presa a carico dei costi del trattamento medico dato ad un gatto trovato, il cui detentore è sconosciuto0 citazioni
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4Art. 32 cpv. 1 Cost0 citazioni
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5Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio secondo la legge sugli stranieri (art. 74 LStr)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni16/08/2012 · 3 citazioni
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3 citazioni26/10/2001 · 3 citazioni de
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.