Art. 41 PA

1 Per eseguire le altre decisioni, l’autorità può valersi dei mezzi coattivi seguenti:
  1. a. l’esecuzione, a spese dell’obbligato, da parte dell’autorità che ha preso la decisione o d’un terzo incaricato; le spese saranno stabilite con decisione speciale;
  2. b. l’esecuzione diretta contro l’obbligato stesso o i suoi beni;
  3. c. il perseguimento penale, in quanto la pena sia prevista da un’altra legge federale;
  4. d. il perseguimento penale per disobbedienza a decisione dell’autorità, secondo l’articolo 292 del Codice penale , in mancanza d’altra disposizione penale.
2 Prima di valersi d’un mezzo coattivo, l’autorità avverte l’obbligato e gli assegna un congruo termine per l’adempimento, comminandogli le sanzioni penali nei casi del cpv. 1 lettere c e d.
3 Nei casi del cpv. 1 lettere a e b essa può rinunciare all’avvertimento e all’assegnazione del termine se vi sia pericolo nell’indugio.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Principio secondo cui nessuno è tenuto ad autoincriminarsi
    · 25/04/2016 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; decisione di condanna a una multa
    · 20/08/2015 · 1 citazioni
  3. 3
    Presa a carico dei costi del trattamento medico dato ad un gatto trovato, il cui detentore è sconosciuto
    · 26/11/2024 · 0 citazioni
  4. 4
    Art. 32 cpv. 1 Cost
    · 31/01/2020 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio secondo la legge sugli stranieri (art. 74 LStr)
    · 13/11/2017 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.