Art. 29 LFINMA

Obbligo d’informazione e di notifica

1 Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante ad assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti.
2 Gli assoggettati alla vigilanza e le società di audit che eseguono verifiche presso di loro devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 32 cpv. 1 Cost
    · 31/01/2020 · 14 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 30/05/2016 · 12 citazioni
  3. 3
    Base legale per la restrizione di diritti fondamentali
    · 28/08/2015 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Unerlaubte Effektenhändlertätigkeit, Unterlassungsanweisung, Publikation
    · 05/08/2021 · 14 citazioni de Riassunto
  • Unerlaubte Effektenhändlertätigkeit, Unterlassungsanweisung, Publikation
    · 05/08/2021 · 14 citazioni de Riassunto
  • Schwere Verletzung von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, Berufsverbot für die Dauer von einem Jahr
    · 23/04/2018 · 12 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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