Art. 29 LFINMA
Obbligo d’informazione e di notifica
1 Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante ad assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti.
2 Gli assoggettati alla vigilanza e le società di audit che eseguono verifiche presso di loro devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 32 cpv. 1 Cost14 citazioni
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212 citazioni
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3Base legale per la restrizione di diritti fondamentali1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Unerlaubte Effektenhändlertätigkeit, Unterlassungsanweisung, Publikation14 citazioni
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Unerlaubte Effektenhändlertätigkeit, Unterlassungsanweisung, Publikation14 citazioni
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Schwere Verletzung von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, Berufsverbot für die Dauer von einem Jahr12 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.