Fatti

La società Exchange Finanz AG (diventata Grufina AG) ha venduto nel 1951 marchi bloccati per conto del suo cliente Raimund Vogel. Quest'ultimo ha contestato di aver dato un mandato per queste vendite e ha rifiutato di fornire i marchi bloccati necessari. Exchange Finanz ha quindi dovuto procurarsi i marchi bloccati attraverso acquisti di copertura, subendo così una perdita di 24.785 franchi svizzeri che ha addebitato al conto in franchi svizzeri di Vogel. Quest'ultimo ha contestato tale addebito e ha chiesto più volte, senza successo, il pagamento dell'importo trattenuto. Nel 1961 ha intrapreso azioni esecutive per interrompere la prescrizione, ma in seguito ha lasciato la questione in sospeso fino al 1965, data in cui ha presentato una domanda di pagamento dell'importo di 24.785 franchi svizzeri.

Legge

Il DTF respinge la domanda di Vogel sul motivo che il ritardo eccessivo nell'esercizio del suo diritto costituisce un abuso del diritto. Sebbene il termine ordinario di prescrizione di 10 anni previsto dall'art. 127 CO non sia scaduto, il Tribunale ritiene che il fatto che Vogel abbia atteso più di 14 anni prima di agire in giudizio, senza valido motivo, con l'evidente scopo di rendere più difficile la prova per la società Grufina, sia contrario alle regole della buona fede e costituisca un abuso del diritto ai sensi dell'art. 2 CC.

Tuttavia, il DTF…