Fatti
Il Comune di X. ha richiesto all'Ufficio dell'assicurazione invalidità per il Cantone di Vaud (ufficio AI) il risarcimento del danno che aveva subito non ottenendo il rimborso degli anticipi concessi a un ex dipendente, beneficiario di una rendita AI completa a partire dal 1° luglio 2002. L'ufficio AI ha respinto la richiesta, che il Comune ha contestato. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Vaud ha parzialmente accolto il ricorso del Comune e fissato in 22'037 fr. 40 la somma dovuta dall'ufficio AI a titolo di risarcimento del danno. Il Comune ha quindi fatto ricorso contro questa sentenza cantonale.Legge
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza e l'ammissibilità del ricorso. Ritiene che la controversia riguardi l'ammontare della pretesa di responsabilità del Comune nei confronti dell'ufficio AI ai sensi dell'art. 78 LPGA. Trattandosi di una controversia pecuniaria relativa alla responsabilità statale, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se il valore della lite raggiunge i 30'000 franchi, conformemente all'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF. Nel caso di specie, tuttavia, il valore della lite non raggiunge tale importo.
Inoltre, il ricorso non solleva nemmeno una questione giuridica di principio che consenta…