Fatti

Il richiedente X. gestisce diversi servizi a valore aggiunto della categoria di numeri 0906, attraverso i quali vengono offerti servizi erotici cosiddetti "Telefonsex". È stato condannato due volte dal giudice unico in materia penale del distretto di Zurigo a multe di 500 franchi per aver omesso di indicare il prezzo per la durata dei primi dieci minuti, conformemente all'art. 11 cpv. 1bis dell'Ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP). Il Tribunale cantonale di Zurigo ha respinto i ricorsi in nullità presentati da X. contro queste decisioni. X. ha quindi presentato un ricorso in nullità al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale cantonale e il suo proscioglimento.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso in nullità, nella misura in cui vi entra nel merito. Ritiene che l'art. 11 cpv. 1bis OIP, che impone ai fornitori di servizi a valore aggiunto dei numeri 156 e 0906 di indicare il prezzo per la durata dei primi dieci minuti nei primi venti secondi dopo l'instaurazione della comunicazione, rientra nei limiti del ampio potere discrezionale riconosciuto al Consiglio federale in materia di indicazione dei prezzi ed è idoneo a raggiungere lo scopo previsto, ovvero la protezione dei consumatori.

Certo, non è escluso che alcuni clienti possano fraintendere l'indicazione del "prezzo per la durata dei primi dieci minuti", pensando che si tratti di un prezzo forfettario da pagare anche se la comunicazione dura solo tre minuti, ad esempio. Tuttavia, il fornitore di servizi a valore aggiunto non è impedito…