Art. 16 LCSl
Obbligo d’indicare i prezzi
1 Per le merci offerte in vendita ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salvo le eccezioni previste dal Consiglio federale. Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale.
2 Il Consiglio federale disciplina l’indicazione dei prezzi e delle mance.
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Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Indicazione dei prezzi in materia di "Telefonsex" (art. 16, 17, 20 e 24 LCSl; art. 10 lett. q e art. 11 cpv. 1bis OIP)0 citazioni
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2RS 942.211), art. 24 LCSl; art. 2, art. 4, art. 25 lett. a OL, art. 25 LCSl0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni15/10/2013 · 1 citazioni de
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1 citazioni11/07/2002 · 1 citazioni de
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Nichtanhandnahme (Beschwerde am BG hängig)0 citazioniBES.2024.111· 29/11/2024 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.