Fatti
Fincantieri-Cantieri Navali Italiani S.p.A. e Oto Melara S.p.A., due società italiane specializzate nella produzione di materiale bellico, hanno affidato a M. l'incarico di intermediario, in qualità di agente, per la vendita di navi e altre attrezzature militari alla Repubblica d'Iraq. Dopo la regolare esecuzione dei contratti fino al 1987, sono sorte delle difficoltà e l'autorità irachena ha sospeso i pagamenti. M. ha quindi adito la Corte d'Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale con una domanda di arbitrato contro le due società al fine di ottenere il pagamento delle provvigioni a cui ritiene di avere diritto. Sulla base delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che vietano qualsiasi attività commerciale con l'Iraq, le società hanno sollevato l'eccezione di incompetenza del Tribunale arbitrale in ragione della inarbitrabilità della causa.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso delle società contro la decisione del Tribunale arbitrale che aveva ammesso la sua competenza. Ha ritenuto che la causa in lite, che riguarda il diritto dell'agente al pagamento di provvigioni, abbia natura patrimoniale ai sensi dell'art. 177 cpv. 1 LDIP e possa quindi essere oggetto di arbitrato secondo il diritto svizzero. Il fatto che le pretese derivino da contratti conclusi con l'Iraq e siano influenzate da norme di diritto internazionale pubblico non esclude l'arbitrabilità, purché non risulti che principi giuridici fondamentali…