Fatti

Il 5 gennaio 2021, l'Ufficio federale di giustizia (OFJ) ha concesso l'estradizione negli Stati Uniti d'America di A. A questi vengono contestati reati di insider trading su larga scala commessi dal 2013 al 2017: A. e un complice avrebbero ricevuto, tramite un intermediario, informazioni privilegiate relative a una società di biotecnologie quotata in borsa e a due banche d'investimento, informazioni di cui si sarebbero serviti per ottenere diversi milioni di dollari di proventi. Numerose misure - incluso l'uso di documenti falsi - sarebbero state adottate per occultare tali attività e riciclare i proventi illeciti. Denaro sarebbe stato versato all'intermediario per ottenere informazioni dagli insider primari.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A. contro la decisione di estradizione. Secondo la giurisprudenza costante, l'autorità investita di una richiesta di estradizione basata su un trattato procede a un esame prima facie della punibilità secondo il diritto penale svizzero dei reati perseguiti. La doppia incriminazione non presuppone l'identità delle norme penali.

L'art. 154 cpv. 3 della legge sull'infrastruttura dei mercati finanziari (LInFi) punisce gli insider secondari, ovvero le persone che hanno ottenuto l'informazione da un insider primario o l'hanno ottenuta mediante un crimine o un delitto, e che sfruttano l'informazione. Anche se il reato di cui all'art. 154 cpv. 3 LInFi prevedeva una soglia sanzionatoria più bassa rispetto a quella stabilita nel Trattato di…