Fatti
Il 9 luglio 1997, l'ufficio esecuzioni di Basilea Città ha notificato al debitore P.S. un precetto esecutivo per l'esecuzione ordinaria mediante pignoramento o fallimento, relativo a canoni di locazione non pagati per i mesi di maggio e giugno 1997 riguardanti locali commerciali. P.S., nei cui confronti il fallimento è stato aperto il 24 febbraio 1997 a seguito di una dichiarazione di insolvenza, si è lamentato presso l'autorità di vigilanza sull'ufficio esecuzioni e fallimenti del Cantone di Basilea Città della notifica del precetto esecutivo, chiedendone l'annullamento sul presupposto che il credito fosse sorto prima dell'apertura del fallimento e che, di conseguenza, non potesse essere intrapresa un'esecuzione durante la procedura fallimentare ancora in corso.Legge
Secondo la giurisprudenza, i crediti di locazione sorti dopo l'apertura del fallimento devono essere trattati come crediti fallimentari nella misura del diritto di ritenzione legale, sia che il fallito sia una persona fisica o giuridica. Infatti, la locazione di locali commerciali non può sempre essere interrotta in modo brusco dopo l'apertura del fallimento sul conduttore e, pertanto, spesso continua oltre tale apertura, indipendentemente dalla natura giuridica del debitore.
Nel caso di specie, il fallimento sul debitore P.S. è stato aperto il 24 febbraio 1997. I canoni di…