Fatti
F., un funzionario internazionale, ha assunto J. come domestico a partire dal 1° giugno 1998. F. non ha annunciato J. alla Cassa cantonale ginevrina di compensazione (la Cassa) e non ha pagato i contributi sociali. Successivamente, la Cassa ha affiliato F. come datore di lavoro per il periodo dal 1° giugno 1998 al 30 giugno 2008 e gli ha richiesto il pagamento di arretrati contributivi. F. ha presentato un ricorso contro questa decisione, che è stato respinto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali di Ginevra. F. ha quindi interposto un ricorso in materia di diritto pubblico contro questa sentenza.Legge
Il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso irricevibile. Ha ritenuto che la responsabilità del datore di lavoro prevista dall'art. 52 cpv. 1 LAVS costituisca un caso di "responsabilità statale" ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF. Pertanto, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammesso solo se il valore litigioso raggiunge almeno 30.000 franchi (o se esiste una questione giuridica di principio). Nel caso di specie, il valore litigioso ammontava solo a 25.740,85 franchi, il che rende il ricorso irricevibile.
Il Tribunale federale ha adottato un'interpretazione ampia della nozione di "responsabilità statale", che comprende non solo la responsabilità…