Fatti

Nel 2015, A. e sua moglie sono stati tassati dall'Amministrazione fiscale cantonale di Ginevra per l'imposta federale diretta dell'anno 2010. Il loro fiduciario ha presentato un reclamo che è stato respinto. Quasi tre mesi dopo la notifica di questa decisione, A. ha presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo di prima istanza, chiedendo la restituzione del termine per il ricorso. Il Tribunale amministrativo ha respinto la richiesta di restituzione e dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. La Corte di giustizia ha confermato questa sentenza, ritenendo che, sebbene A. fosse stato impedito dal ricorrere nei termini, sua moglie, che lo rappresentava solidalmente, avrebbe potuto farlo. Il Tribunale federale ha infine respinto il ricorso procedendo a una sostituzione di motivi.

Legge

Il Tribunale federale ha ricordato che quando un contribuente designa espressamente un rappresentante sulla sua dichiarazione fiscale, ciò conferma l'esistenza di una procura. Il mandato comprende il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'espletamento dell'affare affidato, incluso l'introduzione di un ricorso se la decisione è sfavorevole. In caso di urgenza, il mandatario deve agire di propria iniziativa, anche senza aver potuto ottenere il previo assenso del suo mandante.

Nel caso di specie, il fiduciario era espressamente menzionato come rappresentante di A. e di sua moglie sulla loro dichiarazione…