Fatti
La società Chanel S.A. Ginevra e Chanel S.A. Glaris hanno introdotto un'azione contro EPA AG per far constatare il carattere illecito delle importazioni parallele di prodotti Chanel da parte di EPA AG. Il Tribunale di giustizia del cantone di Ginevra ha respinto tutte le conclusioni delle ricorrenti. Le ricorrenti hanno interposto un ricorso in riforma al Tribunale federale.
I fatti della causa sono i seguenti: Chanel S.A. Parigi è titolare del marchio internazionale Chanel e produce prodotti di profumeria, igiene e bellezza. Chanel S.A. Ginevra è il distributore esclusivo in Svizzera dei prodotti del marchio Chanel. I prodotti del marchio Chanel sono commercializzati in Svizzera attraverso una rete di distribuzione selettiva composta da dettaglianti autorizzati. EPA AG, che non fa parte dei distributori autorizzati, vende prodotti del marchio Chanel che ha acquistato sul mercato parallelo.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se le importazioni parallele di prodotti di marca in Svizzera sono illecite alla luce del diritto dei marchi e del diritto della concorrenza sleale. Ha considerato che l'art. 13 cpv. 2 LPM in relazione con l'art. 3 cpv. 1 lett. a LPM non consente al titolare di un marchio protetto in Svizzera di opporsi all'importazione parallela e alla messa in vendita in Svizzera di prodotti muniti legittimamente dello stesso marchio all'estero e rigorosamente simili a quelli offerti dai dettaglianti autorizzati.
Il Tribunale federale ha anche esaminato se il comportamento di EPA AG costituiva una concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2 LCSl. Ha considerato che lo sfruttamento da parte di un terzo di una violazione di obbligazioni contrattuali è sleale ai sensi dell'art. 2 LCSl solo se circostanze particolari lo fanno apparire come contrario alla buona…