Fatti

L'associazione intercomunale per i servizi sociali del distretto di Thal-Gäu ha licenziato il rapporto di lavoro con l'infermiera X. al 30 giugno 2006. X. ha presentato un reclamo amministrativo contro il licenziamento, che è stato respinto dal Dipartimento dell'economia pubblica del Cantone di Soletta. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Soletta, accogliendo parzialmente il reclamo di X., ha stabilito l'abuso del licenziamento, ha respinto la richiesta di reintegrazione e ha obbligato l'associazione intercomunale a pagare a X. un'indennità di partenza pari a sei mensilità. L'associazione intercomunale ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso costituzionale contro la sentenza del Tribunale amministrativo.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto se fossero soddisfatte le condizioni di ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico. È giunto alla conclusione che l'associazione intercomunale, in quanto ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria, è legittimata a presentare il ricorso, in quanto colpita dalla sentenza impugnata in quanto titolare di potere pubblico e quindi può denunciare la violazione di garanzie conferitele dalla Costituzione cantonale o federale. Inoltre, l'associazione intercomunale ha un interesse meritevole di protezione alla revoca della sentenza anche senza connessione con una violazione dell'autonomia, in quanto…