Fatti
In un contratto del 13 dicembre 1980, la Sig.ra [S.] ha affidato all'architetto X. diversi lavori di architettura per la costruzione di una casa unifamiliare a Dornach. Il 21 gennaio 1982 si è svolta la ricezione dei lavori. Il 7 settembre 1983, la Sig.ra [S.] ha segnalato diversi difetti. Il 19 gennaio 1987, ha presentato un reclamo contro X. presso il giudice di pace di Therwil. Dopo una perizia supplementare, la Sig.ra [S.] ha presentato un nuovo reclamo il 12 dicembre 1988. Il tribunale distrettuale ha rifiutato di entrare nel merito di questo nuovo reclamo, ritenendo che l'eccezione della cosa giudicata fosse pienamente fondata. In appello, il tribunale superiore ha respinto anche il reclamo, ad eccezione dei difetti scoperti dalla Sig.ra [S.] nell'agosto 1989, per i quali ha ammesso l'eccezione della prescrizione.Legge
Il Tribunale federale ritiene che la disposizione cantonale di procedura civile che prevede la decadenza di una pretesa derivante dal diritto civile federale in caso di mancato rispetto di un termine prima della sentenza di merito (art. 85 cpv. 1 CPC del Cantone di Basilea Campagna) sia contraria al diritto federale. Infatti, il diritto procedurale cantonale non può prevedere che la mancata osservanza di un termine procedurale comporti la perdita del diritto sostanziale disciplinato dal diritto federale. Solo il diritto federale può disciplinare l'estinzione dei diritti privati per decorso del tempo e inazione del titolare del diritto.
Tuttavia, l'apertura di un'azione ai sensi dell'art. 135 n. 2 CO, che interrompe la prescrizione, mira a qualsiasi atto procedurale con il quale il creditore si rivolge per la prima volta al giudice nella forma richiesta, che la causa sia poi portata o meno davanti al giudice entro il termine di…