Fatti
Otto S. era affiliato in qualità di lavoratore indipendente alla cassa di compensazione del Cantone di Zurigo dal 1958 fino alla fine di dicembre 1978. Nel 1980, la cassa lo ha obbligato a pagare i contributi personali OAVS/AI/APG per gli anni 1976-1978 sulla base delle dichiarazioni fiscali. Nel 1986, il fisco cantonale ha constatato che Otto S. aveva occultato una parte del suo reddito per i periodi fiscali 1977/78 e 1979/80, comportando un recupero d'imposta e ammende. Nel 1987, il fisco ha comunicato alla cassa di compensazione i redditi rettificati degli anni 1973-1976 a seguito di una procedura di tassazione complementare e penale per l'imposta cantonale. Su questa base, la cassa ha fissato nuovi contributi per gli anni 1976-1978.Legge
Il Tribunale federale ha giudicato che la nozione di "tassazione a seguito di una procedura per sottrazione d'imposta" ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS comprende non solo una tassazione dell'imposta federale, ma anche una tassazione dell'imposta cantonale. Pertanto, quando viene avviata una procedura di tassazione complementare, occorre innanzitutto verificare se esiste una tassazione complementare definitiva per l'imposta federale diretta. In caso contrario, il reddito determinante per il calcolo dei contributi deve essere stabilito sulla base della tassazione complementare cantonale definitiva, a condizione che questa sia…