Fatti
B., nato nel 1949, era assicurato presso la Fondazione collettiva X. (di seguito: la Fondazione) per la previdenza professionale. Il 20 luglio 2001, ha richiesto il pensionamento anticipato a partire dal 1° maggio 2004, data in cui avrebbe raggiunto l'età di 55 anni. Il 23 marzo 2004, la Fondazione lo ha informato che il tasso di conversione applicabile alla sua età di 55 anni era stato ridotto dal 6,2% al 5,024%. B. ha quindi presentato un'azione presso il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo, chiedendo che la Fondazione fosse tenuta a pagargli una rendita mensile di CHF 3'750.20 a decorrere dal 1° maggio 2004. Il tribunale cantonale ha accolto la domanda. La Fondazione ha presentato un ricorso di diritto amministrativo contro questa decisione.Legge
Il Tribunale federale ritiene che la riduzione del tasso di conversione non sia contestabile in sé, in quanto corrisponde all'evoluzione delle condizioni sui mercati finanziari. B. non poteva aspettarsi che il tasso di conversione rimanesse invariato per diversi anni prima del suo pensionamento anticipato. La Fondazione lo ha informato della riduzione del tasso di conversione circa un mese prima del suo pensionamento, il che era sufficiente, in quanto B. doveva aspettarsi un tale adeguamento…