Fatti
Parti e svolgimento del procedimento: Il ricorrente X. è stato condannato dalla Camera penale del Cantone di Turgovia per truffa professionale, induzione in errore per falsa certificazione e altri reati a una pena detentiva di cinque anni e a una multa di fr. 1'000.--. Contro tale sentenza X. ha proposto un ricorso di nullità chiedendo di essere assolto dall’accusa di induzione in errore per falsa certificazione.
Fatto: X. costituì nel 1964 una società anonima, dopo che la sua ditta individuale aveva registrato alla fine del 1963 un sovraindebitamento superiore a fr. 140'000.--. In sede di costituzione, dichiarò al notaio rogante in modo non veritiero che il conferimento in natura e la somma versata erano a libera disposizione della nuova società anonima. In realtà, X. intendeva sin dall’inizio utilizzare i valori patrimoniali conferiti per estinguere i debiti della sua ditta individuale. Con la falsa certificazione riuscì a ottenere l’iscrizione della società nel registro delle imprese.
Legge
Qualificazione dell’atto come atto pubblico: Il Tribunale federale ha confermato che l’atto pubblico di costituzione di una società anonima costituisce un atto ai sensi dell’art. 110 cifra 5 CP. Tale qualificazione sussiste indipendentemente dal fatto che il pubblico ufficiale possa verificare o meno i fatti attestati. L’atto è idoneo e destinato a provare le dichiarazioni confermate dai fondatori (art. 638 cpv. 2 CO) e soddisfa pertanto i requisiti di un atto pubblico.
Condotta fraudolenta e elemento oggettivo del reato: Il ricorrente ha dichiarato in modo non veritiero al notaio che le sottoscrizioni erano a libera disposizione della società. In realtà, egli intendeva utilizzare i valori patrimoniali conferiti per estinguere i propri debiti. Tale inganno ha indotto il notaio a redigere una falsa certificazione. L’obbligo di fornire informazioni veritiere al notaio discende dagli art. 638 cpv. 2 cifra 2 CO e art. 81 cpv. 3 RRI. La dissimulazione del sovraindebitamento della ditta individuale e dell’intenzione di utilizzare le sottoscrizioni per debiti della stessa costituisce un inganno che realizza l’elemento oggettivo dell’art. 253 cpv. 1 CP.
Rilevanza dei fatti taciuti: L’esistenza delle passività della ditta individuale e l’intenzione di estinguerle con i mezzi conferiti erano di grande importanza per i cofondatori e i futuri creditori della società anonima. Tali fatti avrebbero dovuto essere…