Fatti
Il ricorrente [X.] è stato condannato il 27 aprile 2011 per stupro, costringimento sessuale e violazione della quiete pubblica e condannato a una pena detentiva di 3 anni. È stato ammesso in un istituto per giovani adulti. Il 9 maggio 2014 è stato rilasciato condizionalmente dalla misura per giovani adulti. Dopo aver violato le prescrizioni impostegli, è stato riammesso nell'esecuzione della misura il 9 marzo 2015 e ordinata una misura terapeutica stazionaria.
Il ricorrente ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale d'appello del Cantone di Zurigo del 5 dicembre 2016, con cui il suo ricorso è stato respinto. Ha chiesto l'annullamento della decisione e il rigetto della richiesta di riammissione nella misura per giovani adulti nonché l'ordinanza di un trattamento ambulatoriale psichiatrico-psychoterapeutico.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso del ricorrente e ha concluso quanto segue: l'autorità inferiore ha stabilito a ragione che il ricorrente non si è comportato bene durante il periodo di prova, poiché ha violato le prescrizioni impostegli. La riammissione nell'esecuzione della misura e l'ordinanza di una misura terapeutica stazionaria sono proporzionate e giustificate.
Il Tribunale federale ha stabilito che l'autorità inferiore non ha violato l'indipendenza del perito, poiché quest'ultimo non era coinvolto nella terapia del…