Fatti

I ricorrenti, coniugi [B.A.] e [A.A.] , hanno chiesto nella loro dichiarazione fiscale per il periodo d'imposta 2013 una deduzione per spese di immobile di Fr. 9'583.--. L'ufficio delle imposte cantonale ha negato la deduzione delle effettive spese di immobile pagate attraverso il fondo di rinnovamento, motivando che i contributi possono essere chiesti al momento del versamento nel fondo di rinnovamento e non al momento del pagamento dal fondo di rinnovamento.

I ricorrenti hanno chiesto che la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo del 3 luglio 2015 sia annullata con spese e che le deduzioni richieste nelle dichiarazioni fiscali per le imposte cantonali, comunali e federali 2013 per il valore locativo dell'immobile per le spese di riparazione pagate attraverso il fondo di riparazione siano riconosciute.

Legge

Il Tribunale federale ha ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico e verifica se l'autorità inferiore ha applicato la disposizione legale di cui all'art. 1 cpv. 1 lett. a n. 2 dell'ordinanza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sulle spese di immobile in conformità con le disposizioni legali sulla periodicità dell'imposta.

Il Tribunale federale conclude che l'autorità inferiore ha applicato la disposizione legale in modo corretto e che i ricorrenti non hanno diritto a un trattamento equo in caso di illegittimità. L'autorità inferiore ha anche applicato correttamente le disposizioni legali sulla periodicità dell'imposta, ammettendo solo i contributi versati nel fondo di…